PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge ha la finalità di incentivare un maggiore impiego del metano per autotrazione nelle grandi aree metropolitane indicate dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, nelle ulteriori aree individuate dalle regioni ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, nei comuni contermini e sulla rete autostradale.

Art. 2.
(Finanziamenti ai comuni per l'utilizzo del metano per autotrazione).

      1. I finanziamenti ai comuni per la realizzazione di impianti di distribuzione di metano e per l'erogazione di incentivi ai cittadini e agli operatori di cui al decreto del Direttore generale del Servizio inquinamento atmosferico e rischi industriali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 21 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 22 giugno 2002, di seguito denominato «decreto direttoriale 21 dicembre 2001», sono incrementati di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007.
      2. I soggetti destinatari degli incentivi di cui al comma 1 sono:

          a) le aziende che gestiscono flotte di autoveicoli in servizio pubblico e privato;

          b) le aziende che gestiscono, a qualunque titolo, servizi di trasporto pubblico locale, anche integrativi e complementari;

 

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          c) le aziende che gestiscono, a qualunque titolo, servizi di pubblica utilità;

          d) le aziende o i singoli imprenditori che gestiscono servizi di trasporto pubblico di piazza, servizi di noleggio con conducente, altri servizi di noleggio;

          e) le aziende e gli imprenditori privati dei settori del commercio, dell'artigianato e dell'industria, i liberi professionisti nonché le aziende di logistica;

          f) le aziende e gli imprenditori privati che intendono realizzare impianti di distribuzione del metano per autotrazione;

          g) le persone fisiche in possesso di partita IVA.

      3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono erogati nelle seguenti misure:

          a) veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone, 3.000 euro;

          b) veicoli commerciali per il trasporto merci urbano inferiori a 3,5 tonnellate, 4.500 euro;

          c) veicoli commerciali per il trasporto merci urbano superiori a 3,5 tonnellate e inferiori a 6,5 tonnellate, 6.500 euro;

          d) veicoli commerciali per il trasporto merci urbano, camion, compattatori e analoghi veicoli per la raccolta dei rifiuti superiori a 6,5 tonnellate, 15.000 euro.

Art. 3.
(Incentivi all'acquisto di veicoli alimentati a metano).

      1. Alle persone fisiche che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica alimentato a metano o a doppia alimentazione, è riconosciuto un contributo statale di 3.000 euro. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante uno sconto pari a 3.000 euro sul prezzo di acquisto. Il contributo spetta per gli acquisti effettuati tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2008 relativi a contratti di locazione finanziaria o di

 

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compravendita stipulati dal venditore e dall'acquirente nello stesso periodo a condizione che:

          a) il veicolo acquistato sia un'autovettura o un autoveicolo per trasporto promiscuo, di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, non immatricolato in precedenza;

          b) al momento dell'acquisto siano consegnati al venditore un'autovettura o un autoveicolo per trasporto promiscuo, di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, non conforme alla normativa comunitaria sull'inquinamento, e, in particolare, alla direttiva 91/441/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, intestati allo stesso soggetto intestatario dell'autoveicolo oggetto di acquisto o a uno dei familiari conviventi alla data di acquisto, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, intestati al soggetto utilizzatore del veicolo nuovo o a uno dei familiari conviventi;

          c) nell'atto di acquisto sia espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e sia indicata la misura dello sconto pari al contributo statale di 3.000 euro.

      2. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo di consegnare il veicolo usato a un demolitore e di provvedere direttamente o tramite delega alla richiesta di cancellazione per demolizione al Pubblico registro automobilistico. I veicoli usati non possono essere rimessi in circolazione e sono avviati o alle case costruttrici o ai centri autorizzati alla demolizione, anche convenzionati con le case costruttrici, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.
      3. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di

 

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imposta in compensazione delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute anche in acconto per l'esercizio in cui viene richiesto al Pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi.
      4. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:

          a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;

          b) copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato ovvero copia dell'estratto cronologico in caso di mancanza del libretto, della carta di circolazione e del foglio complementare;

          c) copia della domanda di cancellazione per demolizione del veicolo usato e originale del certificato di proprietà rilasciato dal Pubblico registro automobilistico;

          d) certificato dello stato di famiglia, nel caso previsto dal comma 1, lettera b).

      5. All'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 luglio 1998, n. 256, e successive modificazioni, le parole da: «di euro 650» fino a: «GPL» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 800 in favore delle persone fisiche che fanno installare, entro un anno successivo alla data di prima immatricolazione, un impianto di alimentazione a metano e di euro 650 in caso di installazione di un impianto di alimentazione a GPL».

 

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Art. 4.
(Incentivi a carattere fiscale e per lo sviluppo della rete di gas metano).

      1. Il Ministro dello sviluppo economico, di intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, provvede con decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a stanziare una quota parte dei proventi derivanti dall'aliquota di accisa sulle benzine e sul diesel da autotrazione, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, per lo sviluppo della rete di distribuzione del metano ai sensi dell'articolo 1 del decreto direttoriale 21 dicembre 2001.
      2. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede altresì a stabilire le modalità e i criteri per l'attuazione del piano di sviluppo della rete distributiva di impianti di gas naturale, ai quali le imprese di distribuzione di carburanti devono attenersi. Il piano deve prevedere:

          a) la diffusione di impianti multiprodotto ottimizzati per la distribuzione di gas naturale in tutte le aree del Paese con particolare riguardo alle aree urbane e alla rete autostradale;

          b) un incentivo per la realizzazione degli impianti di cui alla lettera a) variabile tra 150.000 e 200.000 euro;

          c) la semplificazione degli iter autorizzativi per la realizzazione degli impianti di cui alla lettera a).

Art. 5.
(Campagna promozionale).

      1. Al fine di sostenere un programma triennale di promozione del «Progetto metano» presso gli enti locali, le imprese ed i cittadini, sono stanziati 100 milioni di euro per il 2006, 150 milioni di euro per il 2007 e 200 milioni di euro per il 2008. Le modalità, i tempi e gli obiettivi della campagna promozionale sono stabiliti, entro

 

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tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e i comuni interessati.

Art. 6.
(Norme di copertura).

      1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, valutato in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, comma 1, valutato in 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006- 2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, comma 5, valutato in 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      4. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, valutato in 20 milioni di

 

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euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      5. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5, valutato in 100 milioni di euro per l'anno 2006, 150 milioni di euro per l'anno 2007 e 200 milioni di euro per il 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.